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O. 23/10/2003 n. 3320

(GU n. 252 del 29-10-2003)

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania.

(Ordinanza n. 3320)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi li giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

- Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

- Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

- Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

-Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone

Art.1

1. I prefetti delle province di Siracusa e Catania sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonchè a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonchè della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato; in particolare, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi degli uffici e del personale tecnico-amministrativo delle competenti province regionali, acquisendo, ove necessario, ogni elemento informativo utile in merito alle esigenze delle popolazioni interessate.

3. I commissari delegati provvedono in particolare

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonchè, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per quanto possibile e compatibile con l'eutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonchè alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonchè per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.

2. I commissari delegati sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4

1. I commissari delegati sono autorizzati ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonchè a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, i commissari delegati sono autorizzati ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, per un periodo massimo non superiore a sei mesi con decorrenza dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati

3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

4. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai commissari delegati, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

6. I commissari sono altresì autorizzati a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

7. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5

1. I commissari delegati provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di Legge:

-Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, e successive modifiche ed integrazioni;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;

- Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

 

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